Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il 25 luglio 2012, è stato approvato il documento recante le linee applicative dell’Accordo del 21 dicembre 2011 ex articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto in base al codice ATECO.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi in via generale ma i livelli saranno individuati in base alla Valutazione del Rischio e individuati per mansioni suddivisi in:
PER I LAVORATORI
Classificati a
Rischio basso: 4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica
Rischio medio: 4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica
Rischio alto: 4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica
PER R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
PER I DIRIGENTI
la formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18.
PER I PREPOSTI
conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
ANTINCENDIO ED EMERGENZA
Aziende con attività inquadrate a Rischio Basso (LIVELLO 1)
Aziende con attività inquadrate a Rischio Medio (LIVELLO 2)
RISCHI SPECIFICI
Lavoratori esposti al rischio di natura fisica::
- rumore;
- vibrazioni meccaniche;
- Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)
- Campi Elettromagnetici (CEM);
- microclima;
- infrasuoni;
- ultrasuoni e atmosfere iperbariche
lavoratori esposti al rischio biologico
lavoratori esposti al rischio amianto
lavoratori esposti al rischio cancerogeno e mutageno
lavoratori esposti al rischio chimico
videoterminali (Lavoratori che utilizzano i videoterminali per 20 ore settimanali)
La formazione può essere erogata presso la Vs sede concordando i tempi secondo la disponibilità e le esigenze aziendali al fine di ottimizzare il tempo uomo/lavoro con riduzione al minimo del tempo perso per lo spostamento azienda/aula formativa.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza validato da Ente Bilaterale per la Formazione